1. I progetti o programmi possono essere finanziati mediante sovvenzione, prestito speciale, capitali di rischio, prestito della Banca sulle sue risorse proprie, combinando due o piu' di questi modi di finanziamento. 2. Il finanziamento dei progetti di investimenti produttivi dei settori industriale, agro-industriale, turistico, minerario e di produzione d'energia connessa con un investimento in detti settori e' assicurato in via prioritaria mediante prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio. 3. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, il modo od i modi di finanziamento sono determinati di comune accordo in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica, economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati, in modo da garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili. Si potra' altresi' tener conto del loro impatto economico e sociale. 4. Per le risorse gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto, alle sue prospettive di redditivita' economica e finanziaria nonche' al livello di sviluppo e alla situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art101 · fonte su Normattiva