[1]Rapporti con la Banca

[2]1. Il Fondo rimborsa alla Banca le giuste spese per l'utilizzazione dei funzionari e degli impiegati, nonche' quelle per l'organizzazione dei servizi e delle installazioni della Banca, in conformita' degli accordi intervenuti tra il Fondo e la Banca stessa. 2. Il Fondo e' un ente giuridicamente indipendente e distinto dalla Banca ed i suoi beni sono tenuti separati da quelli della Banca. 3. Nessuna disposizione del presente accordo comporta responsabilita' del Fondo per atti od obblighi della Banca, ne' responsabilita' della Banca per atti od obblighi del Fondo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art31 · fonte su Normattiva