Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

Art. 15 — Patrimonio dell'ente

I beni mobili ed immobili, trasferiti all'ente o comunque acquisiti nell'esercizio di attivita' di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi l'ente ha piena disponibilita' secondo il regime civilistico della proprieta' privata, salvi i limiti su di essi gravanti per le esigenze della difesa nazionale. I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'ente. Gli utili netti della gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio e per fini di autofinanziamento.

Testo vigente dal 30 maggio 1985

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25082/2025

    12 settembre 2025
    • COMMERCIO
    • CON L'ESTERO

    Il canone di locazione dei locali facenti parte delle cd. grandi stazioni ferroviarie, adibiti allo svolgimento di attività sia di rivendita speciale tabacchi sia di vendita di articoli extra-privativa, è liberamente determinabile e non dev'essere commisurato alla percentuale dovuta, a seguito della privatizzazione dell'ente ferroviario, al soggetto gestore della rete delle grandi stazioni ex art. 11 della l. n. 25 del 1986, la quale rappresenta solo una quota necessariamente dovuta quale parte del canone liberamente determinabile, riferendosi la disposizione in esame al corrispettivo per l'esercizio della rivendita di generi di monopolio e non anche al canone per il godimento dei locali in cui quell'attività si svolge.

    Art. 15 · Art. 11 Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio · Art. 79 Legge sull’equo canone

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 768/1988

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 1988

    FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE DELLO STATO. La legge istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata ad organizzare i servizi già gestiti dalla Azienda statale ferroviaria comunque insistenti sul territorio nazionale, con una disciplina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla aggiunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari; nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di uniformità in ordine alla formazione e qualificazione del personale; le previste intese con le province interessate abbracciano un campo più vasto di quello segnato dal solo art.81 d.P.R. n.616 del 1977, in quanto dirette alla composizione di interessi di rilievo costituzionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt.3; 8, nn.5, 18, 29; 14; 16; 68; 107, d.P.R. 31 agosto 1972 n.670, della questione di legittimità costituzionale degli artt.1, 2, 14, 15, 18, 22, 25 l.17 maggio 1985 n.210, nella parte in cui, nell'istituire il nuovo Ente della ferrovie dello Stato e nel dettare la disciplina della relativa gestione e organizzazione, non fanno salva la competenza legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano per ciò che riguarda la gestione dei trasporti di interesse provinciale e l'acquisizione dei relativi beni, l'addestramento e la formazione professionale del personale, gli accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia).

    Art. 20 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 21 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 1 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 2 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1985-05-17;210~art15 · fonte su Normattiva