[1]Organizzazione del Fondo

[2]Gli organi del Fondo sono: un consiglio di governatori, un consiglio di amministrazione ed un presidente. Il Fondo utilizza, per adempiere alle proprie funzioni, i funzionari e gli impiegati della Banca nonche' la sua organizzazione, i suoi servizi e le sue installazioni e, se il consiglio di amministrazione riconosce la necessita' di personale supplementare, il Fondo disporra' di tale personale, che sara' assunto dal presidente in conformita' del comma (V) del paragrafo 4 dell'articolo 30.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art22 · fonte su Normattiva