[1]Il presidente

[2]1. Il presidente della Banca e', d'ufficio, presidente del Fondo. Presiede il consiglio di amministrazione, ma non partecipa alle votazioni. Puo' partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori, ma non alle votazioni. 2. Il presidente e' il rappresentante legale del Fondo. 3. In assenza del presidente della Banca, o, in caso di vacanza del suo posto, colui che e' provvisoriamente chiamato ad esercitare le sue funzioni, esercita altresi' quelle di presidente del Fondo. 4. Con riserva di quanto disposto all'articolo 26, il presidente gestisce gli affari correnti del Fondo, ed in particolare: (i) propone il bilancio delle operazioni ed il bilancio amministrativo; (ii) propone il programma generale di finanziamento; (iii) organizza gli studi e le valutazioni di progetti e programmi destinati ad essere finanziati dal Fondo, in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 15; (iv) utilizza, secondo le necessita', i funzionari e gli impiegati della Banca cosi' come la sua organizzazione, i suoi servizi e le sue installazioni, per condurre a buon fine gli affari del Fondo, rimanendo responsabile, di fronte al consiglio di amministrazione, della messa in opera e del controllo della organizzazione, del personale e dei servizi necessari, previsti dall'articolo 22; (v) si avvale dei servizi del personale, ivi compresi i consulenti e gli esperti di cui il Fondo puo' aver bisogno, e puo' porre fine ai loro servizi.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art30 · fonte su Normattiva