[1]Statuto giuridico
[2]Il Fondo gode della piena personalita' giuridica, ed in particolare della capacita' di: (i) stipulare contratti; (ii) acquistare o alienare beni mobili od immobili; (iii) stare in giudizio.
Testo vigente dal 22 marzo 1975
[1]Statuto giuridico
[2]Il Fondo gode della piena personalita' giuridica, ed in particolare della capacita' di: (i) stipulare contratti; (ii) acquistare o alienare beni mobili od immobili; (iii) stare in giudizio.
Testo vigente dal 22 marzo 1975
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art42 · fonte su Normattiva