[1]Insequestrabilita' dei beni
[2]I beni e gli averi del Fondo, ovunque si trovino e da chiunque detenuti sono al riparo da ogni perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione o da qualunque altra forma di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo.
Testo vigente dal 22 marzo 1975
