[1]Immunita' fiscale

[2]1. Il Fondo, i suoi averi, beni, redditi, operazioni e transazioni sono esenti da ogni imposta diretta, nonche' da ogni diritto doganale sulle merci importate od esportate per proprio uso per fini ufficiali, e da ogni imposta che abbia effetto equivalente. Il Fondo e' del pari esente da ogni obbligo concernente il pagamento, la trattenuta o l'esazione di ogni imposta o diritto. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il Fondo non chiedera' esonero per tasse che siano la controprestazione di prestazioni di servizi. 3. Gli articoli importati in franchigia in conformita' del paragrafo 1, non potranno essere venduti sul territorio dello Stato partecipante, che ha accordato l'esenzione, se non alle condizioni convenute con il detto partecipante. 4. Nessuna imposta potra' essere percepita sulle retribuzioni e gli emolumenti o a titolo di retribuzioni ed emolumenti che il Fondo versa al presidente ed al personale, ivi compresi gli esperti che compiono missioni per conto del Fondo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art49 · fonte su Normattiva