[1]Clausola di rinuncia

[2]1. Le immunita', le esenzioni ed i privilegi previsti nel presente capitolo sono accordati nell'interesse del Fondo. Il consiglio di amministrazione puo', nella misura ed alle condizioni da esso stabilite, rinunciare alle immunita', alle esenzioni ed ai privilegi sopra previsti se ritiene che tale decisione favorisce gli interessi del Fondo. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il presidente ha la facolta' ed il dovere di togliere l'immunita' accordata a taluno dei membri del personale, ivi compresi gli esperti che compiono missioni per il Fondo, ove ritenga che essa intralcerebbe il corso della giustizia e che possa essere tolta senza pregiudizio per gli interessi del Fondo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art50 · fonte su Normattiva