[1]Immunita' e privilegi dei membri dei consigli e del personale
[2]Tutti i governatori e gli amministratori ed i loro supplenti, il presidente e il personale, ivi compresi gli esperti che compiono missioni per il Fondo: (i) godono dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; (ii) se non sono cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, godono delle immunita' relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalita' di immatricolazione degli stranieri ed agli obblighi del servizio nazionale, nonche' di facilitazioni, in materia di regolamentazione dei cambi, in modo non meno favorevole di quelle riconosciute dallo Stato partecipante interessato ai rappresentanti, ai funzionari ed agli impiegati di rango corrispondente ad ogni altro istituto finanziario internazionale di cui fa parte; (iii) godono, per quanto concerne le facilitazioni di spostamento, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato, dallo Stato partecipante interessato, ai rappresentanti, ai funzionari ed agli impiegati di rango corrispondente ad ogni altro istituto finanziario internazionale di cui fa parte.
Testo vigente dal 22 marzo 1975
