[1]Altre risorse

[2]1. Salvo le disposizioni seguenti del presente articolo, il Fondo, al fine di procurarsi altre risorse, ivi compresi donazioni e prestiti, puo' concludere accordi con i membri, con i partecipanti, con gli Stati non partecipanti, e con tutti gli altri enti pubblici o privati. 2. Le modalita' e le condizioni di tali accordi devono essere compatibili con gli obiettivi, le operazioni e la politica del Fondo e non devono costituire un onere amministrativo o finanziario eccessivo per il Fondo o per la Banca. 3. Tali accordi, ad eccezione di quelli che prevedono donazioni per l'assistenza tecnica, devono essere fissati in modo che il Fondo possa uniformarsi alle prescrizioni dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 15. 4. I detti accordi sono approvati dal consiglio di amministrazione; in caso di accordi con uno Stato non membro o non partecipante, o con una istituzione di tale Stato, e' richiesta l'approvazione dell'ottantacinque per cento della totalita' dei voti dei partecipanti. 5. Il Fondo non puo' accettare prestiti (eccettuati gli anticipi temporanei necessari al suo funzionamento) che non siano consentiti a condizioni privilegiate. Esso non puo' contrarre prestiti su alcun mercato, ne' partecipare come mutuatario, garante o altrimenti, all'emissione di titoli su alcun mercato. Esso non emette obbligazioni negoziabili o trasferibili in riconoscimento dei debiti contratti in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art8 · fonte su Normattiva