[1]Pagamento delle sottoscrizioni
[2]Il Fondo accetta ogni quota della sottoscrizione che il partecipante ha l'obbligo di versare conformemente agli articoli 5, 6 o 7 od all'articolo 13, e di cui il Fondo non necessiti per le sue operazioni, sotto forma di buoni, lettere di credito od obbligazioni di ugual natura emessi dal partecipante o dal depositario designato eventualmente da quest'ultimo, in conformita' dell'articolo 33. Detti buoni od obbligazioni, sotto ogni forma, non sono negoziabili, ne' fruttano interessi, e sono pagabili a vista per il loro valore nominale a credito del conto aperto al Fondo presso il depositario designato, o, in assenza del depositario, secondo le direttive impartite dal Fondo. Nonostante l'emissione o l'accettazione di ogni buono, di lettera di credito o di altra forma di obbligazione di tale natura, il partecipante rimane impegnato ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 e dell'articolo 13. Per cio' che concerne le somme che esso detiene a titolo di sottoscrizioni dei partecipanti che non si avvalgono delle disposizioni del presente articolo, il Fondo puo' effettuarne il deposito o l'impiego in modo tale da ricavarne dei redditi che contribuiranno a coprire le spese di amministrazione o altre spese. Il Fondo procedera' a prelievi su tutte le sottoscrizioni in proporzione ad esse, e, per quanto possibile, a ragionevoli intervalli, al fine di finanziare le spese, quale che sia la forma adottata per tali sottoscrizioni.
Testo vigente dal 22 marzo 1975
