[1]Sottoscrizioni aggiuntive degli Stati partecipanti

[2]1. Sempre che lo ritenga opportuno, il Fondo, tenuto conto del calendario di pagamento delle sottoscrizioni iniziali dei partecipanti fondatori, e delle sue operazioni, ed a convenienti intervalli di tempo, fa il punto sulle proprie risorse e, se lo ritiene necessario, puo' autorizzare una maggiorazione generale delle sottoscrizioni degli Stati partecipanti secondo le modalita' e le condizioni da esso stesso determinate. Nonostante quanto precede, possono essere autorizzate in ogni momento delle maggiorazioni generali o individuali dell'ammontare delle sottoscrizioni a condizione che una maggiorazione individuale non sia prevista se non che a richiesta dello Stato partecipante interessato. 2. Quando una sottoscrizione aggiuntiva individuale e' autorizzata in conformita' del paragrafo 1, ogni Stato partecipante ha piena facolta' di sottoscrivere, a condizioni ragionevolmente fissate dal Fondo e non meno favorevoli di quelle prescritte dal paragrafo 1, un ammontare in base al quale esso possa preservare lo stesso valore proporzionale al proprio diritto di voto nei confronti degli altri Stati partecipanti. 3. Nessuno Stato partecipante ha l'obbligo di sottoscrivere gli ammontari aggiuntivi in caso di maggiorazione generale o individuale delle sottoscrizioni. 4. Le autorizzazioni riferentisi alle maggiorazioni generali previste dal paragrafo 1 sono accordate, e cosi' pure le decisioni relative alle dette maggiorazioni sono adottate a maggioranza dell'ottantacinque per cento della totalita' dei diritti di voto dei partecipanti.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art7 · fonte su Normattiva