[1]Articolo V OPERAZIONI E TRANSAZIONI DEL FONDO

[2]Sezione 1. - Enti che trattano col Fondo

[3]Ogni paese membro trattera' col Fondo solo per il tramite del proprio Tesoro, banca centrale, fondo di stabilizzazione o simile ente finanziario, ed il Fondo trattera' soltanto con o per il tramite dei predetti enti.

[4]Sezione 2. - Limiti delle operazioni e transazioni del Fondo

  • a)Salvo quanto altrimenti disposto dal presente Accordo, le transazioni per conto del Fondo saranno limitate a quelle aventi lo scopo di fornire ad un paese membro, su sua richiesta, diritti speciali di prelievo o valute di altri paesi membri, a valere sulle risorse generali del Fondo, che saranno tenute presso il Conto risorse generali, contro la valuta del paese membro che desidera effettuarne l'acquisto.
  • b)Nel caso gli venga richiesto, il Fondo puo' decidere di prestare servizi finanziari e tecnici - inclusa l'amministrazione delle risorse fornite dai paesi membri - che siano compatibili con gli scopi del Fondo. Le operazioni connesse con la prestazione dei suddetti servizi finanziari non verranno effettuate per conto del Fondo. I servizi di cui alla presente lettera b) non comporteranno alcun obbligo per un paese membro se manca il suo consenso.

[5]Sezione 3. - Condizioni che regolano l'uso delle risorse generali del Fondo

  • a)Nell'utilizzo delle proprie risorse generali il Fondo adottera' politiche - incluse quelle in materia di accordi (stand-by) o consimili, e puo' adottare politiche speciali nel caso di particolari problemi di bilancia dei pagamenti - suscettibili di aiutare i paesi membri a risolvere i loro problemi di bilance dei pagamenti in modo conforme alle disposizioni del presente Accordo, e che consentano di salvaguardare in modo adeguato il carattere temporaneo dell'utilizzo delle risorse generali del Fondo.
  • b)Ogni paese membro sara' autorizzato ad acquistare dal Fondo le valute di altri paesi membri contro un corrispondente ammontare della propria moneta, alle seguenti condizioni:
  • 1)l'utilizzo delle risorse generali del Fondo da parte dei paesi membri sia conforme alle disposizioni del presente Accordo e alle politiche che ne derivano;
  • 2)il paese membro dichiari di avere necessita' di effettuare l'acquisto a causa della propria bilancia dei pagamenti o della situazione o dell'andamento delle sue riserve;
  • 3)l'acquisto proposto venga effettuato contro una tranche di riserva, o non abbia l'effetto di accrescere le disponibilita' del Fondo nella valuta del paese membro acquirente in misura superiore al 200 per cento della sua quota;
  • 4)il Fondo non abbia precedentemente dichiarato, ai sensi della sezione 5 del presente articolo, dell'articolo VI, sezione 1, o dell'articolo XXVI, sezione 2, lettera a), che il paese membro che intende acquistare non ha diritto ad usare le risorse generali del Fondo.
  • c)Il Fondo prendera' in esame le richieste di acquisto per stabilire se l'acquisto proposto sia conforme alle disposizioni del presente Accordo e alle politiche adottate in base ad esse, purche' le richieste per acquisti di tranches di riserva non saranno tuttavia soggette a contestazione.
  • d)Nella scelta delle valute che debbono essere vendute, il Fondo adottera' politiche e procedure che tengano conto, sentito il parere dei paesi membri, delle bilance dei pagamenti e della posizione di riserva di tali paesi nonche' dell'andamento dei mercati dei cambi, oltre che dell'opportunita' di favorire, nel corso del tempo, posizioni equilibrate nel Fondo; tuttavia, se un paese membro dichiara che intende acquistare la valuta di un altro paese membro perche' desidera procurarsi un ammontare corrispondente della propria moneta offerta dall'altro paese membro, esso avra' diritto ad acquistare valuta dell'altro paese membro, a meno che il Fondo non abbia notificato, ai sensi dell'articolo VII, sezione 3, che le sue disponibilita' in quella valuta sono divenute scarse.
  • e)1) Ciascun paese membro deve garantire che i saldi della sua valuta acquistati presso il Fondo sono in valuta liberamente utilizzabile, ovvero possono venire convertiti al momento dell'acquisto in una valuta di sua scelta liberamente utilizzabile, ad un tasso di cambio tra le due valute corrispondente al tasso di cambio tra le stesse in base all'articolo XIX, sezione 7, lettera a);
  • 2)ciascun paese membro la cui moneta venga acquistata presso il Fondo o sia ottenuta in cambio di valuta acquistata presso il Fondo, collaborera' col Fondo e con gli altri paesi membri per far si' che quei saldi della sua moneta vengano scambiati, al momento dell'acquisto, con valute liberamente utilizzabili di altri paesi membri;
  • 3)ogni conversione di cui al punto 1) di una valuta non liberamente utilizzabile verra' effettuata dal paese membro la cui valuta e' acquistata, a meno che esso non si accordi altrimenti con il paese acquirente;
  • 4)ciascun paese membro che acquisti dal Fondo la valuta liberamente utilizzabile di un altro paese membro e che desideri scambiarla, al momento dell'acquisto in altra valuta liberamente utilizzabile, effettuera' tale scambio con l'altro paese membro, qualora quest'ultimo lo richieda. Lo scambio avverra' contro una valuta liberamente utilizzabile scelta dall'altro paese membro, al tasso di cambio di cui al precedente punto 1).
  • f)In base alle politiche ed alle procedure che adottera', il Fondo puo' consentire di fornire, al paese partecipante che effettui un acquisto secondo le disposizioni di cui alla presente sezione, diritti speciali di prelievo invece di valute di altri paesi membri.

[6]Sezione 4. - Deroghe alle condizioni

[7]Il Fondo puo', a sua discrezione, e nelle modalita' che tutelino i suoi interessi, derogare alle condizioni prescritte nella sezione 3, lettera b), 3) e 4) di questo articolo in specie nei confronti di paesi membri non soliti a ricorrere largamente ed in modo continuo alle risorse generali del Fondo. Nel derogare ad una delle condizioni predette, il Fondo prendera' in considerazione le necessita' periodiche o eccezionali del membro che chiede la deroga. Il Fondo prendera' anche in considerazione l'offerta del membro di costituire in pegno, quale garanzia collaterale, attivita' accettabili, di valore sufficiente, a giudizio del Fondo, a proteggere i suoi interessi e puo' richiedere, quale condizione per la deroga, la costituzione in pegno delle predette garanzie sussidiarie.

[8]Sezione 5. - Perdita del diritto di usare le risorse generali del Fondo

[9]Ogni qualvolta il Fondo ritenga che un paese membro ricorra alle risorse generali del Fondo in modo contrario agli scopi del Fondo stesso, esso presentera' al paese membro una nota con il proprio punto di vista al riguardo e stabilira' un adeguato termine per la risposta. Dopo la consegna di tale nota ad un paese membro, il Fondo puo' limitare l'uso delle proprie risorse generali da parte del paese membro. Se la risposta alla nota non perviene nel termine prescritto o se essa non e' soddisfacente, il Fondo puo' continuare a limitare l'uso delle proprie risorse generali da parte del paese membro o puo', previo un ragionevole preavviso al paese membro, dichiararlo decaduto dal diritto di usare le risorse generali del Fondo.

[10]Sezione 6. - Altri acquisti e vendite di diritti speciali di prelievo da parte del Fondo

  • a)Il Fondo puo' accettare i diritti speciali di prelievo offerti da un partecipante contro un corrispondente ammontare di valute di altri paesi membri.
  • b)Il Fondo puo', a richiesta di un partecipante, fornirgli diritti speciali di prelievo contro un corrispondente ammontare di valute di altri paesi membri. Le disponibilita' del Fondo nella valuta di un paese membro non devono aumentare a seguito di queste transazioni oltre il limite al quale tali disponibilita' sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b), 2) del presente articolo.
  • c)Le valute fornite o accettate dal Fondo ai sensi della presente sezione verranno scelte in armonia con politiche che tengano conto dei principi di cui alla sezione 3, lettera d) del presente articolo. Il Fondo puo' effettuare transazioni ai sensi di questa sezione soltanto se un paese membro la cui valuta e' fornita o accettata dal Fondo, acconsente a tale utilizzo della sua valuta.

[11]Sezione 7. - Riacquisto da parte di un paese membro della propria moneta in possesso del Fondo

  • a)Ogni paese membro avra' diritto a riacquistare in qualsiasi momento le disponibilita' detenute dal Fondo nella sua moneta e che siano soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b) del presente articolo.
  • b)Ogni paese membro che abbia effettuato un riacquisto ai sensi della sezione 3 del presente articolo dovra', di regola, non appena la sua bilancia dei pagamenti e la sua posizione di riserva migliorino, riacquistare le disponibilita' detenute dal Fondo nella sua moneta derivanti dall'acquisto e che sono soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b) del presente articolo. Ogni paese membro riacquistera' tali disponibilita' se, in conformita' alle politiche in materia di riacquisto che il Fondo adottera', e previa consultazione con il paese membro, il Fondo dichiarera' a tale paese che, a seguito del miglioramento della sua bilancia dei pagamenti o della sua posizione di riserva, esso deve effettuare tale riacquisto.
  • c)Ogni paese membro che abbia effettuato un acquisto ai sensi della sezione 3 del presente articolo riacquistera' le disponibilita' del Fondo nella sua moneta derivanti dall'acquisto e che sono soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b) del presente articolo, non oltre cinque anni dalla data in cui l'acquisto e' avvenuto. Il Fondo puo' stabilire che il riacquisto venga effettuato dai paesi membri mediante versamenti scaglionati in un periodo che va dal terzo al quinto anno a partire dalla data di acquisto. A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potra' modificare i termini per il riacquisto, come indicato nel presente comma, e qualsiasi periodo venga adottato esso sara' valido per tutti i paesi membri.
  • d)A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potra' stabilire periodi di tempo diversi da quelli di cui alla precedente lettera c) - periodi che devono essere gli stessi per tutti i paesi membri - per il riacquisto di disponibilita' di valuta acquisite dal Fondo, in base ad una particolare politica relativa all'utilizzo delle proprie risorse generali.
  • e)In conformita' alle politiche che il Fondo adottera' a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, ogni paese membro riacquistera' le disponibilita' del Fondo nella propria moneta non acquisite a seguito di acquisti e che sono soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b), 2) del presente articolo.
  • f)Ogni decisione che, data una certa politica in materia di utilizzo delle risorse generali del Fondo, stabilisca che il periodo di tempo per il riacquisto ai sensi delle precedenti lettere c) o d) sia piu' breve di quello applicato in base a tale politica, verra' adottata soltanto per le disponibilita' acquisite dal Fondo in epoca successiva alla data effettiva in cui la decisione viene presa.
  • g)A richiesta di un paese membro, il Fondo potra' posticipare la data di adempimento di un obbligo di riacquisto, non oltre pero' il periodo massimo di cui alle precedenti lettere c) o d), o ai sensi delle disposizioni, di cui alla precedente lettera e), adottate dal Fondo; salvo che, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, il Fondo non stabilisca che un piu' lungo periodo per il riacquisto - che sia conforme all'utilizzo temporaneo delle risorse generali del Fondo - e' giustificato in quanto il suddetto adempimento entro i termini prescritti potrebbe risultare eccessivamente oneroso per il paese membro.
  • h)Le politiche adottate dal Fondo ai sensi della sezione 3, lettera d) del presente articolo potranno venire completate da disposizioni in base alle quali il Fondo puo' decidere, previa consultazione con il paese membro, di vendere, ai sensi della sezione 3, lettera b) del presente articolo, le proprie disponibilita' in valuta del paese membro che non sono state riacquistate in conformita' con quanto disposto nella presente sezione 7, senza pregiudizio per qualsiasi azione che il Fondo sia autorizzato ad intraprendere ai sensi di altre disposizioni del presente Accordo.
  • i)Tutti i riacquisti di cui alla presente sezione verranno effettuati utilizzando diritti speciali di prelievo o valute di altri paesi membri scelte dal Fondo. Il Fondo adottera', per quanto riguarda, le valute che debbono essere utilizzate dai paesi membri nei loro riacquisti, politiche e procedure che tengano conto dei principi di cui alla sezione 3, lettera d) del presente articolo. Le disponibilita' del Fondo nella valuta di un paese membro usate nel riacquisto non devono aumentare, a seguito di tale riacquisto, oltre il limite al quale esse sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b), 2) del presente articolo.
  • j)1) Nel caso in cui la valuta di un paese membro scelta dal Fondo in conformita' con la precedente lettera i) non sia una valuta liberamente utilizzabile, il paese membro dovra' garantire al paese, membro che effettua il riacquisto che esso potra' ottenere la valuta, al momento del riacquisto contro valuta liberamente utilizzabile scelta dal paese membro la cui valuta viene indicata. Una conversione di valute in base a questa disposizione avra' luogo ad un tasso di cambio tra le due valute corrispondente al tasso di cambio tra le stesse in base all'articolo XIX, sezione 7, lettera a);
  • 2)ogni paese membro la cui valuta viene indicata dal Fondo per il riacquisto collaborera' col Fondo e con gli altri paesi membri per mettere in grado i paesi membri che effettuano il riacquisto di ottenere, al momento del riacquisto, la valuta indicata in cambio di valute liberamente utilizzabili di altri paesi membri;
  • 3)ogni scambio di cui alla lettera i) verra' effettuata con il paese membro la cui valuta viene indicata, a meno che quest'ultimo paese ed il paese che effettua il riacquisto non si accordino altrimenti;
  • 4)nel caso in cui un paese membro che effettua un riacquisto desideri ottenere, al momento del riacquisto, la valuta liberamente utilizzabile di un altro paese membro scelta dal Fondo ai sensi della precedente lettera i), esso otterra' tale valuta dall'altro paese membro, qualora quest'ultimo lo richieda, contro una valuta liberamente utilizzabile, al tasso di cambio di cui alla precedente lettera i). Il Fondo potra' adottare norme sulla valuta liberamente utilizzabile che puo' essere offerta nella conversione.

[12]Sezione 8. - Provvigioni

  • a)1) Il Fondo addebitera' una provvigione sull'acquisto, effettuato da un paese membro in cambio di propria valuta, di diritti speciali di prelievo o di valuta di altro paese membro detenuta nel Conto risorse generali, salvo che, tuttavia, il Fondo puo' addebitare, sugli acquisti di tranche di riserva, una provvigione minore di quella praticata su altri acquisti. La provvigione sugli acquisti di tranche di riserva non deve essere superiore allo 0,5 per cento.
  • 2)Il Fondo puo' addebitare una provvigione per accordi stand-by o per accordi consimili. Esso puo' decidere che la provvigione per un accordo venga compensata dalla provvigione applicata ai sensi della precedente lettera i) sugli acquisti effettuati secondo l'accordo stesso.
  • b)Il Fondo addebitera' le provvigioni sul proprio saldo medio giornaliero della valuta di ogni paese membro tenuta presso il Conto risorse generali, nella misura in cui tale saldo:
  • 1)sia stato acquisito in base ad una delle politiche che e' stata soggetta ad una esclusione ai sensi dell'articolo XXX, lettera c), oppure
  • 2)sia superiore all'ammontare della quota del paese membro, dedotto ogni saldo riferito ai casi di cui al precedente punto 1). Il tasso di provvigione aumentera' di norma ad intervalli durante il periodo in cui i saldi sono detenuti.
  • c)Qualora un paese membro non provveda ad un riacquisto richiesto in conformita' a quanto disposto dalla sezione 7 del presente articolo, il Fondo, dopo essersi consultato col paese membro sulla riduzione delle disponibilita' del Fondo nella sua moneta, puo' richiedere, nella misura che ritiene adeguata, una provvigione sulle sue disponibilita' nella moneta del paese membro che avrebbero dovuto essere riacquistate.
  • d)Per determinare i tassi di provvigione di cui alle lettere a) e b), i quali devono essere uguali per tutti i paesi membri, e ai sensi della precedente lettera c), e' necessaria una maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi.
  • e)Ogni paese membro paghera' tutte le provvigioni in diritti speciali di prelievo; tuttavia, in circostanze eccezionali, il Fondo potra' consentire ad un paese membro di pagare tali provvigioni in valute di altri paesi membri scelte dal Fondo, previa consultazione con essi, o nella propria moneta. Le disponibilita' del Fondo nella valuta di un paese membro non potranno aumentare, in conseguenza di pagamenti effettuati da altri paesi membri in base a questa disposizione, oltre il limite al quale esse sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della precedente lettera b), 2).

[13]Sezione 9. - Remunerazione

  • a)Il Fondo corrispondera' una remunerazione sull'eccedenza della percentuale della quota stabilita ai sensi delle seguenti lettere b) o c), rispetto ai saldi medi giornalieri del Fondo nella valuta del paese membro tenuti presso il Conto risorse generali, che non siano saldi acquisiti in base ad una politica che e' stata soggetta ad un'esclusione ai sensi dell'articolo XXX, lettera c). Il tasso di remunerazione, che verra' stabilito dal Fondo a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, deve essere uguale per tutti i paesi membri e non deve essere ne' superiore ne' inferiore ai quattro quinti del tasso di interesse previsto dall'articolo XX, sezione 3. Nello stabilire il tasso di remunerazione, il Fondo terra' conto dei tassi di provvigione di cui all'articolo V, sezione 8, lettera b).
  • b)La percentuale di quota che si applica ai fini della lettera a) di cui sopra, sara':
  • 1)per ogni paese che acquisisca la qualifica di membro prima del secondo emendamento del presente Accordo, una percentuale corrispondente al 75 per cento della sua quota alla data del secondo emendamento del presente Accordo, e per ogni paese che acquisisca la qualifica di membro dopo la data del secondo emendamento del presente Accordo una percentuale calcolata dividendo il totale degli importi corrispondenti alle percentuali di quota applicabili agli altri paesi membri alla data in cui il paese membro ha acquisito tale qualifica, per il totale delle quote degli altri paesi membri alla stessa data, piu'
  • 2)gli importi versati al Fondo in valuta o in diritti speciali di prelievo, ai sensi dell'articolo III, sezione 3, lettera a), a partire dalla data di cui alla precedente lettera b), 1); e meno
  • 3)qualsiasi importo il paese membro abbia ricevuto dal Fondo in valuta o in diritti speciali di prelievo, ai sensi dell'articolo III, sezione 2, lettera c), a partire dalla data di cui alla precedente lettera b), 1).
  • c)A maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, il Fondo potra' elevare l'ultima percentuale della quota richiesta ai fini indicati nella precedente lettera a), ad ogni paese membro, fino a:
  • 1)una percentuale, non superiore al cento per cento, che andra' determinata per ogni paese membro in base agli stessi criteri per tutti i paesi membri, oppure
  • 2)una percentuale del cento per cento per tutti i paesi membri.
  • d)La remunerazione verra' corrisposta in diritti speciali di prelievo; tuttavia, il Fondo o il paese membro potranno decidere che il pagamento al paese membro venga effettuato nella sua stessa moneta.

[14]Sezione 10. - Calcoli

  • a)Il valore delle attivita' del Fondo tenute presso i conti del Dipartimento Generale verra' espresso in termini di diritti speciali di prelievo.
  • b)Tutti i calcoli relativi alle valute dei paesi membri ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, ad eccezione di quelle dell'articolo IV e dell'Allegato C, verranno effettuati in base ai tassi ai quali il Fondo contabilizza queste valute, con riferimento alla sezione 11 del presente articolo.
  • c)I calcoli per la determinazione degli ammontari di valuta in rapporto alla quota, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, non includeranno la valuta tenuta nel Conto spese speciali o nel Conto investimenti.

[15]Sezione 11. - Mantenimento del valore

  • a)Il valore delle valute dei paesi membri tenute presso il Conto risorse generali verra' mantenuto in termini di diritti speciali di prelievo, in accordo con i tassi di cambio di cui all'articolo XIX, sezione 7, lettera a).
  • b)Ogni aggiustamento delle disponibilita' del Fondo nella valuta di un paese membro, conformemente a quanto disposto in questa sezione, verra' effettuato in occasione dell'utilizzo di detta valuta in un'operazione o in una transazione tra il Fondo ed un altro paese membro, e ogni qualvolta il Fondo lo decida o il paese membro lo richieda. I pagamenti al o dal Fondo relativi ad un aggiustamento avranno luogo entro un ragionevole periodo, stabilito dal Fondo, dalla data dell'aggiustamento, e in qualsiasi altro momento, a richiesta del paese membro.

[16]Sezione 12. - Altre operazioni e transazioni

  • a)In tutte le sue politiche e decisioni, ai sensi della presente sezione, il Fondo si ispirera' agli obiettivi enunciati nell'articolo VIII, sezione 7 e all'obiettivo di evitare una gestione del prezzo, o l'istituzione di un prezzo fisso, sul mercato dell'oro.
  • b)Le decisioni del Fondo di impegnarsi in operazioni o in transazioni di cui alle seguenti lettere c), d) ed e), saranno adottate a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi.
  • c)Il Fondo potra' vendere oro contro la valuta di qualsiasi paese membro, previa consultazione con il paese membro contro la cui valuta l'oro viene venduto, purche' le disponibilita' del Fondo nella valuta del paese membro tenute presso il Conto risorse generali non aumentino, a seguito di tale vendita, oltre il limite al quale tali disponibilita' sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b), 2) del presente articolo, senza il concorso del paese membro, e con la riserva che, a richiesta del paese membro, al momento della vendita, il Fondo cambi contro la valuta di un altro paese membro quella parte della valuta ricevuta che impedisca il verificarsi di un tale aumento. La conversione di una valuta contro la valuta di un altro paese membro avra' luogo previa consultazione con tale paese, e non dovra' aumentare le disponibilita' del Fondo nella valuta di quel paese membro oltre il limite al quale esse sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b), 2) del presente articolo. In materia di cambi il Fondo adottera' politiche e procedure che tengano conto dei principi enunciati nella sezione 7, lettera i) del presente articolo. Le vendite effettuate ad un paese membro conformemente a questa disposizione avverranno al prezzo concordato per ogni transazione in base ai prezzi di mercato.
  • d)In qualsiasi operazione o transazione, ai sensi del presente Accordo, il Fondo potra' accettare da un paese membro pagamenti in oro anziche' in diritti speciali di prelievo o in valuta. I pagamenti a favore del Fondo, ai sensi della presente disposizione, avverranno al prezzo concordato per ogni operazione o transazione in base ai prezzi di mercato.
  • e)Il Fondo potra' vendere oro in suo possesso dalla data del secondo emendamento del presente Accordo a quei paesi che erano gia' membri alla data del 31 agosto 1975 e che sono d'accordo di acquistarlo, in proporzione alle loro quote a quella data. Se il Fondo intende vendere oro in conformita' alla precedente lettera c) per gli scopi di cui alla seguente lettera f), 2), esso puo' vendere, ad ogni paese in via di sviluppo che sia d'accordo di acquistarlo, quella parte dell'oro che, se fosse venduto in conformita' alla precedente lettera c), avrebbe prodotto quell'eccedenza che avrebbe potuto essergli assegnata ai sensi della seguente lettera f), 3). L'oro che venisse venduto in conformita' a questa disposizione ad un paese membro dichiarato decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo ai sensi della sezione 5 del presente articolo, gli verra' venduto al momento in cui la decadenza venga a cessare, a meno che il Fondo non decida di effettuare prima tale vendita. La vendita di oro ad un paese membro ai sensi della presente lettera e), verra' effettuata in cambio della sua valuta e ad un prezzo corrispondente, al momento della vendita, ad un diritto di prelievo per 0,888.671 grammi di oro fino.
  • f)Ogni volta che, ai sensi della precedente lettera c), il Fondo vende oro in suo possesso alla data del secondo emendamento del presente Accordo, un importo del ricavo, corrispondente, al momento della vendita, ad un diritto speciale di prelievo per 0,888.671 grammi di oro fino, verra' depositato presso il Conto risorse generali e, a meno che il Fondo non decida altrimenti ai sensi della seguente lettera g), ogni eccedenza verra' tenuta presso il Conto esborsi speciali. Le attivita' presso il Conto esborsi speciali verranno tenute separatamente dagli altri conti del Dipartimento Generale, e potranno venire utilizzate in qualsiasi momento:
  • 1)per effettuare trasferimenti al Conto risorse generali per l'immediato utilizzo in operazioni e transazioni autorizzate da disposizioni del presente Accordo diverse dalla presente sezione;
  • 2)per operazioni e transazioni non autorizzate da altre disposizioni del presente Accordo, ma conformi agli scopi del Fondo. Ai sensi della presente lettera f), 2), il sostegno alla bilancia dei pagamenti puo' essere concesso, a particolari condizioni, ai paesi in via di sviluppo in circostanze difficili, e a questo fine il Fondo terra' conto del reddito pro-capite;
  • 3)per la distribuzione a quei paesi in via di sviluppo che erano membri alla data del 31 agosto 1975 in proporzione alle loro quote a quella data, di quella parte di attivita', che il Fondo decide di utilizzare per gli scopi di cui al precedente punto 2), corrispondente alla proporzione delle quote di questi membri alla data della distribuzione rispetto al totale delle quote di tutti i membri alla stessa data; tuttavia, la distribuzione ai sensi della presente disposizione ad un paese membro dichiarato decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo ai sensi della sezione 5 del presente articolo, verra' effettuata quando tale decadenza venga a cessare, a meno che il Fondo non decida di effettuare prima tale distribuzione. Le decisioni di utilizzare le attivita', in conformita' col precedente comma 1), richiederanno una maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, e le decisioni conformi ai precedenti comma 2) e 3) richiederanno una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi.
  • g)A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potra' decidere di trasferire una parte dell'eccedenza, cui si fa riferimento alla lettera f) di cui sopra, al Conto investimenti per un utilizzo conforme alle disposizioni dell'articolo XII, sezione 6, lettera f).
  • h)In attesa di attuare le utilizzazioni specificate alla precedente lettera f), il Fondo puo' investire la valuta di un paese membro tenuta nel Conto esborsi speciali in obbligazioni negoziabili del paese membro stesso o in obbligazioni negoziabili di organizzazioni finanziarie internazionali. Il reddito dell'investimento e gli interessi percepiti ai sensi della precedente lettera f), 2), verranno collocati nel Conto esborsi speciali. Nessun investimento potra' essere fatto senza il consenso del paese membro la cui valuta viene utilizzata in tale investimento. Il Fondo investira' soltanto in obbligazioni stilate in diritti speciali di prelievo o nella valuta utilizzata per l'investimento.
  • i)Il Conto risorse generali sara' rimborsato di tanto in tanto delle spese di amministrazione al Conto esborsi speciali pagate dal Conto risorse generali, mediante trasferimenti dal Conto spese speciali in base ad una ragionevole valutazione di tali spese.
  • j)Il Conto esborsi speciali verra' a cessare in caso di liquidazione del Fondo e potra' cessare prima della liquidazione del Fondo a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi. Alla cessazione del Conto in conseguenza della liquidazione del Fondo, ogni attivita' del Conto verra' distribuita in conformita' alle disposizioni contenute nell'Allegato K. Alla cessazione prima della liquidazione del Fondo, ogni attivita' del Conto verra' trasferita al Conto risorse generali per l'immediato utilizzo in operazioni e transazioni. A maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, il Fondo adottera' disposizioni e regolamenti per l'amministrazione del Conto, esborsi speciali.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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