1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformita' all'articolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformita' all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone cosi' designate e la comunica agli Stati parti del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformita' alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto. 3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformita' all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art34 · fonte su Normattiva