Art. 46
Nessuna disposizione del presente Patto puo' essere interpretata in senso lesivo e disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
