1. Nessuna disposizione del presente Patto puo' essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attivita' o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle liberta' riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto e' previsto dal Patto stesso. 2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtu' di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, puo' essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 221/2019

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    23 ottobre 2019

    riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzion…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 32 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art5 · fonte su Normattiva