1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' e alla sicurezza della propria persona. Nessuno puo' essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno puo' esser privato della propria liberta', se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge. 2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al piu' presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui. 3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al piu' presto dinanzi a un giudice o ad altra autorita' competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio puo' essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza. 4. Chiunque sia privato della propria liberta' per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinche' questo possa decidere senza indugio sulla legalita' della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio. 5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art9 · fonte su Normattiva