1. Nessuno puo' esser tenuto in stato di schiavitu'; la schiavitu' e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma. 2. Nessuno puo' esser tenuto in stato di servitu'. 3. a) nessuno puo' essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;

  • b)la lettera a) del presente paragrafo non puo' essere interpretata nel senso di proibire, in quei Paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;
  • c)l'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del presente paragrafo, non comprende:
  • i)qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente richiesto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in liberta' condizionata;
  • ii)qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi ove e' ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;
  • iii)qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamita' che minacciano la vita o il benessere della comunita';
  • iv)qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civici.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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