Art. 6 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](1) Diritto alla liberta' e alla sicurezza
[2]Ogni individuo ha diritto alla liberta' e alla sicurezza.
[3]Spiegazione I diritti di cui all'articolo 6 (1) corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 5 della CEDU, del quale, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (2), hanno pari significato e portata. Ne consegue che le limitazioni che possono legittimamente essere apportate non possono andare oltre i limiti consentiti dalla CEDU nel quadro dell'articolo 5, che recita: "1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' e alla sicurezza. Nessuno puo' essere privato della liberta', se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
- a)se e' detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- b)se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- c)se e' stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorita' giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- d)se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per il suo inserimento in una struttura rieducativa, o della sua detenzione regolare in attesa di comparire dinanzi all'autorita' competente;
- e)se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f)se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale e' in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione. 2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al piu' presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1c) del presente articolo, deve essere tradotta al piu' presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in liberta' durante la procedura. La scarcerazione puo' essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza. 4. Ogni persona privata della liberta' mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinche' decida entro breve termine sulla legittimita' della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione e' illegittima. 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione." I diritti di cui all'articolo 6 (1) devono essere in particolare rispettati quando il Parlamento europeo e il Consiglio adottano leggi e leggi quadro nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale in base agli articoli [III-171, III-172 e III-174] della Costituzione, segnatamente per la definizione di disposizioni minime comuni in materia di qualificazione delle infrazioni e delle sanzioni e di taluni aspetti del diritto processuale.
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[5](1) Articolo II-66 della Costituzione. (2) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
