[1](1) Diritto alla liberta' e alla sicurezza

[2]Ogni individuo ha diritto alla liberta' e alla sicurezza.

[3]Spiegazione I diritti di cui all'articolo 6 (1) corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 5 della CEDU, del quale, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (2), hanno pari significato e portata. Ne consegue che le limitazioni che possono legittimamente essere apportate non possono andare oltre i limiti consentiti dalla CEDU nel quadro dell'articolo 5, che recita: "1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' e alla sicurezza. Nessuno puo' essere privato della liberta', se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

  • a)se e' detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
  • b)se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
  • c)se e' stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorita' giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
  • d)se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per il suo inserimento in una struttura rieducativa, o della sua detenzione regolare in attesa di comparire dinanzi all'autorita' competente;
  • e)se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
  • f)se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale e' in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione. 2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al piu' presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1c) del presente articolo, deve essere tradotta al piu' presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in liberta' durante la procedura. La scarcerazione puo' essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza. 4. Ogni persona privata della liberta' mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinche' decida entro breve termine sulla legittimita' della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione e' illegittima. 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione." I diritti di cui all'articolo 6 (1) devono essere in particolare rispettati quando il Parlamento europeo e il Consiglio adottano leggi e leggi quadro nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale in base agli articoli [III-171, III-172 e III-174] della Costituzione, segnatamente per la definizione di disposizioni minime comuni in materia di qualificazione delle infrazioni e delle sanzioni e di taluni aspetti del diritto processuale.

[4]------------------------------

[5](1) Articolo II-66 della Costituzione. (2) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~spiegaz-carta-diritti-art6 · fonte su Normattiva