Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con l'accordo operativo
Art. 9 (Accordo) — Introiti
- a)Gli introiti dell'EUTELSAT saranno destinati, fino alla loro completa disponibilita', secondo il seguente ordine di precedenza:
- i)a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione;
- ii)alla costituzione dei fondi di esercizio nella misura che il Consiglio dei Firmatari riterra' necessaria;
- iii)al pagamento a favore dei Firmatari, in proporzione alle rispettive quote di investimento, delle somme costituenti il rimborso del capitale versato, nella misura e secondo le disposizioni relative agli ammortamenti fissate dal Consiglio dei Firmatari e risultanti dalla contabilita' dell'EUTELSAT;
- iv)al versamento, a favore di un Firmatario receduto dall'EUTELSAT, delle somme dovutegli ai sensi dell'articolo 21 dell'Accordo operativo;
- v)a corrispondere ai Firmatari quanto residuera', in proporzione alle rispettive quote di investimento, a titolo di remunerazione del capitale versato, ivi inclusa la remunerazione non versata negli anni precedenti, aumentata dell'interesse relativo.
- b)Nella determinazione del tasso di remunerazione del capitale versato dai Firmatari, il Consiglio dei Firmatari dovra' tener conto dei rischi connessi con gli investimenti nell'EUTELSAT e dovra' fissare un tasso il piu' vicino possibile al costo del denaro sui mercati monetari.
- c)Se gli introiti dell'EUTELSAT non saranno sufficienti a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione dell'EUTELSAT, il Consiglio dei Firmatari potra' decidere di coprire il deficit ricorrendo, alternativamente o cumulativamente, alla utilizzazione dei fondi di esercizio, all'apertura di conti scoperti, a prestiti o alla richiesta ai Firmatari di contribuzioni in capitale in proporzione alle rispettive quote di investimento.
Testo vigente dal 28 dicembre 1984
