• a)Gli introiti dell'EUTELSAT saranno destinati, fino alla loro completa disponibilita', secondo il seguente ordine di precedenza:
  • i)a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione;
  • ii)alla costituzione dei fondi di esercizio nella misura che il Consiglio dei Firmatari riterra' necessaria;
  • iii)al pagamento a favore dei Firmatari, in proporzione alle rispettive quote di investimento, delle somme costituenti il rimborso del capitale versato, nella misura e secondo le disposizioni relative agli ammortamenti fissate dal Consiglio dei Firmatari e risultanti dalla contabilita' dell'EUTELSAT;
  • iv)al versamento, a favore di un Firmatario receduto dall'EUTELSAT, delle somme dovutegli ai sensi dell'articolo 21 dell'Accordo operativo;
  • v)a corrispondere ai Firmatari quanto residuera', in proporzione alle rispettive quote di investimento, a titolo di remunerazione del capitale versato, ivi inclusa la remunerazione non versata negli anni precedenti, aumentata dell'interesse relativo.
  • b)Nella determinazione del tasso di remunerazione del capitale versato dai Firmatari, il Consiglio dei Firmatari dovra' tener conto dei rischi connessi con gli investimenti nell'EUTELSAT e dovra' fissare un tasso il piu' vicino possibile al costo del denaro sui mercati monetari.
  • c)Se gli introiti dell'EUTELSAT non saranno sufficienti a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione dell'EUTELSAT, il Consiglio dei Firmatari potra' decidere di coprire il deficit ricorrendo, alternativamente o cumulativamente, alla utilizzazione dei fondi di esercizio, all'apertura di conti scoperti, a prestiti o alla richiesta ai Firmatari di contribuzioni in capitale in proporzione alle rispettive quote di investimento.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~accordo-art9 · fonte su Normattiva