Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con l'accordo operativo
Art. 8 (Accordo) — Canoni di utilizzazione
- a)Il Consiglio dei Firmatari deve fissare le unita' di misura applicabili ai diversi tipi di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e deve stabilire i canoni per ciascuna utilizzazione. Detti canoni dovranno essere tali da garantire introiti sufficienti a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione dell'EUTELSAT, la costituzione di fondi di esercizio nella misura ritenuta necessaria dal Consiglio dei Firmatari, l'ammortamento degli investimenti effettuati dai Firmatari, e la remunerazione del capitale versato dai Firmatari. I canoni da applicare ad un certo tipo di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT saranno destinati a coprire tutte le spese relative a quel tipo di utilizzazione.
- b)I canoni di utilizzazione dovranno essere pagati in conformita' alle disposizioni adottate dal Consiglio dei Firmatari.
- c)Il Consiglio dei Firmatari adottera' tutte le misure appropriate per i casi di ritardo, oltre tre mesi, nel versamento dei canoni di utilizzazione, tenendo conto delle disposizioni della lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione.
- d)A tutti gli importi dei canoni di utilizzazioni, che non siano stati versati alla data fissata dal Consiglio dei Firmatari, sara' aggiunto un interesse al tasso fissato dal Consiglio stesso.
Testo vigente dal 28 dicembre 1984
