ARTICOLO IX (Assemblea delle Parti - Funzioni)
- a)All'Assemblea delle Parti, che si occupera' di tutte le questioni dell'EUTELSAT che riguardano gli interessi delle Parti, sono attribuite le seguenti funzioni:
- i)prendere in considerazione la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell'EUTELSAT - coerenti con i principi, gli scopi e l'ambito delle attivita' dell'EUTELSAT come previsti dalla Convenzione - ed esprimere pareri od adottare raccomandazioni per il Consiglio dei Firmatari;
- ii)raccomandare al Consiglio dei Firmatari le misure idonee ad evitare che le attivita' dell'EUTELSAT risultino in contrasto con le convenzioni generali multilaterali compatibili con la Convenzione ed alle quali abbia aderito almeno la maggioranza semplice delle Parti;
- iii)autorizzare, mediante un regolamento generale o con specifiche decisioni sulla scorta di raccomandazioni del Consiglio dei Firmatari:
- A)l'utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT per i servizi specializzati di telecomunicazioni, in conformita' a quanto disposto nella lettera e) dell'articolo III della Convenzione;
- B)la fornitura di satelliti e di apparecchiature connesse distinti dal segmento spaziale dell'EUTELSAT per i servizi specializzati di telecomunicazioni, secondo quanto disposto all'alinea iii) della lettera f) dell'articolo III della Convenzione;
- C)la fornitura di satelliti e di apparecchiature connesse distinti dal segmento spaziale dell'EUTELSAT per i servizi pubblici di telecomunicazioni, secondo quanto disposto agli alinea i) e ii) della lettera f) dell'articolo III della Convenzione, agli Stati che non siano Parti o a qualsiasi entita' sotto la giurisdizione di detti Stati;
- iv)decidere sulle altre raccomandazioni del Consiglio dei Firmatari ed esprimere pareri sui rapporti da questo presentati;
- v)esprimere il proprio parere, in conformita' alla lettera a) dell'articolo XVI della Convenzione, circa la realizzazione di installazioni del segmento spaziale diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT;
- vi)adottare le decisioni del caso riguardo alle relazioni formali tra l'EUTELSAT e gli Stati - che siano o meno Parti - o le organizzazioni internazionali, e, in particolare, approvare l'Accordo di sede menzionato alla lettera c) dell'articolo XVII della Convenzione;
- vii)esaminare i reclami presentati dalle Parti;
- viii)adottare, secondo quanto dispone la lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, le decisioni relative al recesso di una Parte dall'EUTELSAT;
- ix)deliberare, in conformita' a quanto dispone l'articolo XIX della Convenzione, sulle proposte di emendamenti della Convenzione, tenendo in considerazione i pareri o le raccomandazioni ricevute dal Consiglio dei Firmatari e, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo operativo, proporre emendamenti dell'Accordo operativo ed esprimere pareri e raccomandazioni sugli emendamenti diversamente proposti;
- x)decidere su ogni richiesta di adesione, presentata in conformita' alla lettera e) dell'articolo XXIII della Convenzione.
- b)L'Assemblea delle Parti esercitera' ogni funzione necessaria al conseguimento degli scopi dell'EUTELSAT. che non sia espressamente attribuita dalla Convenzione ad un altro organo.
- c)Nello svolgimento delle sue funzioni, l'Assemblea delle Parti terra' conto delle pertinenti raccomandazioni espresse dal Consiglio dei Firmatari.
Testo vigente dal 28 dicembre 1984
