ARTICOLO X (Consiglio dei Firmatari - Composizione)

  • a)Il Consiglio dei Firmatari e' costituito di Membri del Consiglio. Ogni Membro del Consiglio rappresenta un Firmatario.
  • b)Un Firmatario puo' essere rappresentato da un altro Firmatario in una sessione del Consiglio dei Firmatari, ma nessun Membro del Consiglio potra' rappresentare piu' di due altri Firmatari.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~artx · fonte su Normattiva