ARTICOLO VIII (Assemblea delle Parti - Regolamento interno)
- a)Ciascuna Parte dispone di un voto nell'Assemblea delle Parti. Le Parti che si asterranno dal voto saranno considerate come non votanti.
- b)Le decisioni su questioni di sostanza saranno prese con il voto favorevole di almeno due terzi delle Parti presenti o rappresentate e votanti. Una Parte che ne rappresenti un'altra o altre due in conformita' alla lettera b) dell'articolo VII della Convenzione potra' votare separatamente per ciascuna Parte da essa rappresentata.
- c)Le decisioni su questioni di procedura saranno prese con il voto favorevole della maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, aventi ciascuna diritto ad un voto.
- d)Qualunque sia il tipo di sessione, l'Assemblea delle Parti e' regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice delle Parti, a condizione che non meno di un terzo delle Parti sia presente.
- e)L'Assemblea delle Parti adottera' un proprio regolamento interno che sara' conforme alle disposizioni della Convenzione, che, in particolare, comprendera' le norme relative a:
- i)elezione del Presidente e degli altri esponenti;
- ii)convocazione delle sessioni;
- iii)rappresentanza ed accreditamento;
- iv)procedure per la votazione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1984
