ARTICOLO VIII (Assemblea delle Parti - Regolamento interno)

  • a)Ciascuna Parte dispone di un voto nell'Assemblea delle Parti. Le Parti che si asterranno dal voto saranno considerate come non votanti.
  • b)Le decisioni su questioni di sostanza saranno prese con il voto favorevole di almeno due terzi delle Parti presenti o rappresentate e votanti. Una Parte che ne rappresenti un'altra o altre due in conformita' alla lettera b) dell'articolo VII della Convenzione potra' votare separatamente per ciascuna Parte da essa rappresentata.
  • c)Le decisioni su questioni di procedura saranno prese con il voto favorevole della maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, aventi ciascuna diritto ad un voto.
  • d)Qualunque sia il tipo di sessione, l'Assemblea delle Parti e' regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice delle Parti, a condizione che non meno di un terzo delle Parti sia presente.
  • e)L'Assemblea delle Parti adottera' un proprio regolamento interno che sara' conforme alle disposizioni della Convenzione, che, in particolare, comprendera' le norme relative a:
  • i)elezione del Presidente e degli altri esponenti;
  • ii)convocazione delle sessioni;
  • iii)rappresentanza ed accreditamento;
  • iv)procedure per la votazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~artviii · fonte su Normattiva