ARTICOLO XI (Consiglio dei Firmatari - Regolamento Interno)

  • a)Subordinatamente a quanto disposto nelle successive lettere b), c) e d), ciascun Firmatario disporra' di un voto ponderato che corrisponde alla rispettiva quota di investimento. I Firmatari che si asterranno dal voto saranno considerati come non votanti.
  • b)Fino al momento della prima determinazione delle quote di investimento basata sull'utilizzazione, secondo quanto disposto alla lettera d) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo, la quota di investimento su cui e' basato il voto ponderato di un Firmatario sara' determinata in conformita' all'Annesso B dell'Accordo operativo. Successivamente la quota di investimento, cui corrisponde il voto ponderato di un Firmatario, sara' calcolata in funzione della rispettiva utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT relativamente ai servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali e nazionali, salvo le eccezioni previste alle successive lettere c) e d).
  • c)Nessun Firmatario disporra' di un voto ponderato superiore al 20 per cento del totale di voti nell'EUTELSAT. Tuttavia, l'aumento delle quote di investimento volontariamente accettato da un Firmatario nel periodo di attuazione dell'estensione di cui alla lettera d) dell'articolo 4 dell'Accordo operativo, per il periodo in questione, fara' aumentare il voto ponderato di detto Firmatario di un massimo del 5 per cento, indipendentemente dal limite summenzionato del 20 per cento. Qualora il voto ponderato di un Firmatario ecceda il limite consentito, l'eccedenza sara' ripartita, in misura uguale, tra gli altri Firmatari.
  • d)Agli effetti della precedente lettera b), nel caso in cui la quota di investimento di un Firmatario sia soggetta ad una riduzione o ad un aumento secondo quanto dispone la lettera h) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo, la stessa riduzione o lo stesso aumento si applicheranno proporzionalmente a tutti i tipi di utilizzazione che lo riguardino.
  • e)Il voto ponderato di ciascun Firmatario, di cui alla precedente lettera a), sara' calcolato in base alla determinazione della rispettiva quota di investimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo operativo. Ogni rivalutazione del rispettivo voto ponderato avra' effetto a partire dalla data effettiva della successiva determinazione della propria quota di investimento, in conformita' alla lettera e) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo.
  • f)Le sessioni del Consiglio dei Firmatari sono regolarmente costituite se e' presente la maggioranza semplice dei Membri del Consiglio, a condizione che questa maggioranza semplice disponga di almeno due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari, aventi diritto al voto, oppure se sono presenti i Membri del Consiglio rappresentanti il numero totale dei Firmatari meno tre, qualunque sia, in tal caso, il voto ponderato di cui questi ultimi dispongano.
  • g)Il Consiglio dei Firmatari dovra' cercare di prendere decisioni all'unanimita'. In caso contrario le decisioni dovranno essere prese nel modo seguente:
  • i)Subordinatamente alle speciali disposizioni di cui agli alinea
  • ii)e iii) della presente lettera, le decisioni sulle questioni di sostanza saranno prese: - sia con il voto favorevole dei Membri del Consiglio rappresentanti almeno quattro Firmatari che dispongano almeno dei due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari con diritto di voto; - sia con un numero di voti favorevoli pari almeno a quello della totalita' dei Firmatari presenti o rappresentati meno tre, indipendentemente dai voti ponderati di cui questi ultimi dispongano.
  • ii)Le decisioni sugli aggiustamenti del capitale che si rendessero necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo III della Convenzione saranno prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Firmatari presenti o rappresentati, che dispongano almeno dei due terzi del totale dei voti.
  • iii)Le decisioni sugli aggiustamenti del capitale, che si rendessero necessari per la realizzazione di nuovi programmi richiedenti investimenti di capitale, al fine di conseguire obiettivi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'articolo III della Convenzione, saranno prese con il voto favorevole dei due terzi dei Firmatari presenti o rappresentati, che dispongano almeno dei due terzi del totale dei voti.
  • iv)Le decisioni sulle questioni procedurali saranno prese con un voto favorevole della maggioranza semplice dei Membri del Consiglio presenti e votanti, ciascuno di essi disponendo di un voto.
  • v)Salvo nel caso di decisioni da prendere in conformita' al precedente alinea iv), un Membro del Consiglio, che sia stato delegato a rappresentare altri Firmatari secondo le disposizioni della lettera b) dell'articolo X della Convenzione, potra' votare separatamente per ciascuno dei Firmatari da esso rappresentati.
  • h)Il Consiglio dei Firmatari adottera' un proprio regolamento interno che sara' conforme alle disposizioni della Convenzione e che, in particolare comprendera' le norme relative a:
  • i)elezione del Presidente e degli altri esponenti;
  • ii)convocazione delle sessioni;
  • iii)rappresentanza ed accreditamento;
  • iv)procedure per la votazione.
  • i)Il Consiglio dei Firmatari potra' istituire commissioni consultive, per essere coadiuvato nell'assolvimento delle sue funzioni.
  • j)La prima sessione del Consiglio dei Firmatari sara' convocata in conformita' a quanto dispone il paragrafo 1 dell'Annesso A all'Accordo operativo. Successivamente il Consiglio dei Firmatari si riunira' ogni volta che si rendera' necessario e almeno tre volte ogni anno.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~artxi · fonte su Normattiva