ARTICOLO XVII (Sede dell'EUTELSAT - Privilegi, esenzioni, immunita)
- a)L'EUTELSAT ha sede a Parigi.
- b)L'EUTELSAT ed i suoi beni, relativamente all'ambito delle attivita' svolte in base alla Convenzione, saranno esenti nel territorio di tutte le Parti da ogni imposta nazionale sul reddito, da ogni imposta nazionale sui beni e da ogni diritto doganale sui satelliti di telecomunicazioni nonche' sulle loro parti componenti e su tutte le installazioni, che saranno utilizzati nel segmento spaziale dell'EUTELSAT.
- c)In conformita' al Protocollo di cui alla presente lettera c), ciascuna Parte accordera' i necessari privilegi, immunita' ed esenzioni all'EUTELSAT, ai suoi funzionari e alle categorie del suo personale specificate nel suddetto Protocollo, alle Parti ed ai rappresentanti delle Parti, ai Firmatari ed a; rappresentanti dei Firmatari ed alle persone partecipanti alle procedure di arbitrato. In particolare, ciascuna Parte, nella misura e nei casi previsti dal Protocollo di cui alla presente lettera c), concedera' alle anzidette persone l'immunita' giurisdizionale per gli atti compiuti, gli scritti e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. La Parte nel cui territorio ha sede L'EUTELSAT dovra', con ogni sollecitudine, concludere con l'EUTELSAT un Accordo di sede relativo a privilegi, esenzioni ed immunita'. L'Accordo di sede dovra' prevedere l'esenzione da ogni imposta nazionale sul reddito per le somme versate dall'EUTELSAT, nel territorio di detta Parte, a tutti i Firmatari come tali, ad eccezione del Firmatario designato dalla Parte nel cui territorio ha sede l'EUTELSAT. Anche le altre Parti, con ogni sollecitudine, dovranno concludere un Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunita'. L'Accordo di sede ed il Protocollo dovranno prevedere le condizioni della loro scadenza e saranno indipendenti dalla Convenzione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1984
