Articolo XV Sede dell'Intelsat, privilegi, esenzioni e immunita'

  • a)L'I. ha sede in Washington.
  • b)L'I. e i suoi beni, relativamente all'ambito delle attivita' svolte in base all'A., saranno esenti da ogni imposta nazionale sul reddito, da ogni imposta nazionale sui beni e da ogni diritto doganale sui satelliti di telecomunicazioni nonche' sugli elementi e le parti di detti satelliti che devono essere lanciati in vista della loro utilizzazione nel sistema mondiale. Ogni Parte agira' come meglio potra', in conformita' alla procedura nazionale applicabile, per la concessione di ogni altra esenzione d'imposta sul reddito e sui beni che risulti auspicabile tenuto conto della particolare natura dell'I.
  • c)Ciascuna delle Parti che non sia la Parte nel cui territorio ha sede l'I. o, secondo i casi, la Parte nel cui territorio ha sede l' I., accordera' all'I., in conformita' al Protocollo e all'accordo di sede di cui alla presente lettera c), ai suoi alti funzionari e alle altre categorie del suo personale specificate nel suddetto Protocollo e accordo di sede, alle Parti e ai rappresentanti delle Parti, ai Firmatari e ai rappresentanti dei Firmatari, alle persone partecipanti alle procedure d'arbitrato, i privilegi, le esenzioni e le immunita' necessari. In particolare, ciascuna delle Parti - nella misura e nei casi previsti dall'accordo di sede e dal Protocollo - concedera' alle anzidette persone l'immunita' giurisdizionale per gli atti compiuti, gli scritti e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. La parte nel cui territorio ha sede l'I. dovra' con ogni sollecitudine concludere con l'I. un Accordo di sede relativo alle esenzioni, ai privilegi e alle immunita'. Questo Accordo dovra' prevedere l'esenzione da ogni imposta nazionale sul reddito per le somme versate dall'I., nel territorio di detta Parte, ai Firmatari come tali, ad eccezione del Firmatario designato dalla Parte nel cui territorio ha sede l'I. Le altre Parti, con ogni sollecitudine, dovranno pervenire ad un Protocollo relativo ai privilegi, alle esenzioni ed immunita'. L'Accordo di sede e il Protocollo saranno indipendenti dall'A. e in essi dovranno essere previste le condizioni della loro scadenza.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~artxv · fonte su Normattiva