Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT)
Art. 4 (Protocollo)
fiscali e doganali
- 1)Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, EUTELSAT i suoi beni e redditi, sono esenti da ogni imposta diretta.
- 2)Qualora EUTELSAT effettui rilevanti acquisti di merci o di servizi, necessari all'esercizio delle sue attivita' ufficiali, ed il cui prezzo sia comprensivo di tasse o diritti, la Parte del Protocollo interessata prendera' ogni provvedimento per la rimessa o il rimborso dell'importo di tali tasse e diritti.
- 3)Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, EUTELSAT e' esonerata dai diritti doganali e da ogni importa relativa al settore spaziale di EUTELSAT ed ai materiali importati e esportati concernenti il lancio di satelliti destinati a far parte del settore spaziale di EUTELSAT.
- 4)Le merci acquistate da EUTELSAT o per suo conto nell'ambito delle sue attivita' ufficiali sono esonerate da qualsiasi divieto e restrizione di importazione o di esportazione.
- 5)Nessuna esenzione e' accordata per le imposte ed i diritti che rappresentano il corrispettivo di servizi particolari resi.
- 6)Nessuna esenzione e' accordata per le merci acquistate o i servizi ottenuti da EUTELSAT per l'uso personale dei membri del personale.
- 7)Le merci che beneficiano dell'esenzione ai sensi delle disposizioni del presente articolo non devono essere cedute, affittate o prestate a titolo temporaneo o permanente, e neppure vendute, a meno che cio' non avvenga a condizioni fissate dalla Parte del Protocollo che ha concesso l'esenzione. Tuttavia, il predetto divieto non ci applica al trasferimento di merci nei vari locali di EUTELSAT.
- 8)I versamenti effettuati da EUTELSAT a favore di un Firmatario, in conformita' con l'accordo di utilizzazione, sono esenti da ogni imposta nazionale esigibile da qualsiasi parte al Protocollo diversa da quella che ha designato il predetto firmatario.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
