ARTICOLO XVI (Segmenti spaziali diversi)

  • a)Ciascuna Parte o Firmatario che si proponga o venga a conoscenza che una persona entro la giurisdizione di detta Parte si proponga di realizzare, acquisire o utilizzare, isolatamente o congiuntamente, installazioni relative ad un segmento spaziale diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT al fine di soddisfare le esigenze di servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, entro l'area dei servizi del segmento spaziale dell'EUTELSAT, per fornire servizi in conformita' alle lettere a) e b) dell'articolo III della Convenzione, dovra' preventivamente fornire tutte le relative informazioni all'Assemblea delle Parti, attraverso il Consiglio dei Firmatari che stabilira' se esiste o meno la probabilita' di considerevoli pregiudizi economici per l'EUTELSAT. Il Consiglio dei Firmatari dovra' presentare il suo rapporto e le sue conclusioni all'Assemblea delle Parti. L'Assemblea delle Parti dovra' esprimere il suo parere entro sei mesi dall'inizio della suddetta procedura. A questo scopo l'Assemblea delle Parti potra' essere convocata in sessione straordinaria.
  • b)Il Consiglio dei Firmatari dovra' redigere e sottoporre all'Assemblea delle Parti, come questione prioritaria, le norme generali cui dovra' attenersi ciascuna Parte o Firmatario che si proponga - o venga a conoscenza che una persona entro la giurisdizione di detta Parte si proponga - di realizzare, isolatamente o congiuntamente, installazioni relative ad un segmento spaziale diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT per soddisfare esigenze proprie di servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali o internazionali o servizi specializzati di telecomunicazioni, al fine di assicurare la compatibilita' tecnica di queste installazioni e del loro esercizio con l'utilizzazione, da parte dell'EUTELSAT, dello spettro delle frequenze e dello spazio orbitale per il suo segmento spaziale esistente o programmato.
  • c)Questo articolo non sara' applicabile alla realizzazione, all'acquisizione o all'utilizzazione di installazioni di un segmento spaziale dell'EUTELSAT, che
  • i)facciano parte o siano destinate a far parte del segmento spaziale dell'INTELSAT o del segmento spaziale dell'INMARSAT, secondo la definizione contenuta rispettivamente nell'Accordo dell'INTELSAT e nella Convenzione dell'INMARSAT;
  • ii)siano destinate esclusivamente a scopi militari.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~artxvi · fonte su Normattiva