L'infortunio subito da un cittadino di una dei due Paesi contraenti, mentre egli si reca, ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Paese, deve essere risarcito dall'Ente assicuratore di quest'ultimo Paese in conformita' delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via piu' breve, dal luogo di partenza fino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nel Paese di origine subito dopo la fine dei contratto di lavoro per effetto del quale si e' trasferito nell'altro Paese.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art17 · fonte su Normattiva