Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi contraenti occupato nel territorio dell'altro Paese e che abbia causato o che potra' causare sia la morte, sia una incapacita' permanente, totale o parziale, deve essere notificato senza indugio da parte dell'Ente assicuratore competente alla rappresentanza diplomatica, o consolare del Paese nella cui giurisdizione rientra il caso e di cui l'infortunato sia cittadino.
Testo vigente dal 29 agosto 1960
