Se, secondo la legislazione di uno dei due Paesi contraenti, le prestazioni sono calcolate in rapporto allo ammontare dei salari percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti in virtu' del regime dell'altro Paese contraente, sono presi in considerazione dall'Ente che determina, le prestazioni sulla base della media dei salari o dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti in virtu' del proprio regime.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art27 · fonte su Normattiva