I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni delle assicurazioni malattie in Jugoslavia e delle assicurazioni malattie e tubercolosi in Italia, qualora:

  • 1)abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti:
  • 2)adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese;
  • 3)la malattia si sia manifestata posteriormente alla loro entrata nel Paese del nuovo luogo di lavoro, a meno che la legislazione applicabile non preveda condizioni piu' favorevoli.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art7 · fonte su Normattiva