I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia, in Jugoslavia o viceversa hanno o danno diritto, secondo i casi, alle indennita' funerarie in Jugoslavia o in Italia, qualora:
- 1)abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nei Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
- 2)adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese.
Testo vigente dal 29 agosto 1960
