I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa, beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni di maternita' in Jugoslavia o in Italia, qualora:
- 1)abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
- 2)adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese.
Testo vigente dal 29 agosto 1960
