[1]Valute.
[2]Sezione 1. - Impiego delle valute.
- a)I Membri non hanno ne' impongono restrizione alcuna al possesso o all'impiego, da parte del Fondo, delle valute liberamente convertibili.
- b)La valuta che un Membro della categoria III versa al Fondo a titolo di proprio contributo iniziale o di contributi supplementari puo' essere utilizzata dal Fondo, previa consultazione del Membro stesso, per coprire le spese amministrative o altre spese del Fondo nei territori del Membro suddetto, o, previa approvazione dello stesso, per pagare beni o servizi prodotti nei suoi territori e necessari per le attivita' finanziate dal Fondo in altri Stati.
[3]Sezione 2. - Valutazione delle valute.
- a)L'unita' di conto del Fondo e' il diritto speciale di prelievo del Fondo monetario internazionale.
- b)Ai fini del presente Accordo, il valore di una moneta in diritti speciali di prelievo e' valutato secondo il metodo applicato dal Fondo monetario internazionale, con la riserva che:
- i)nel caso di valuta di un Membro del Fondo monetario internazionale per la quale tale valutazione non sia facilmente disponibile, il valore della valuta stessa venga calcolato previa consultazione del Fondo monetario internazionale;
- ii)nel caso di valuta di uno Stato non Membro del Fondo monetario internazionale, il valore della stessa in diritti speciali di prelievo venga calcolato dal Fondo in base ad un tasso di cambio conveniente tra la suddetta valuta e quella di un Membro del Fondo monetario internazionale il cui valore sia calcolato come sopra indicato.
Testo vigente dal 9 dicembre 1977
