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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, con le seguenti modificazioni: All'art. 2 e' aggiunto il comma seguente: «La precedente disposizione non si applica nei riguardi delle attribuzioni affidate alla Associazione nazionale per il controllo della combustione a norma del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331». Il 1° comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma dell'art. 1, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda sino a L. 3000». L'art. 5 e' sostituito dal seguente: «In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione e' affidata alla vigilanza dell'Ispettorato, questo ha la facolta', ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione». Dopo l'art. 5 e' aggiunto il seguente: «Art. 5-bis. «Le disposizioni impartite dagli ispettori in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell'Ispettorato regionale competente, le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale. «Contro tali disposizioni e' ammesso ricorso al Ministro per le corporazioni entro quindici giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il Ministro ritenga di disporla. «Le inosservanze delle disposizioni legittimamente dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con l'ammenda fino a L. 2000 quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi». Le lettere a) e b) del primo comma dell'art. 9 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "a) per le assunzioni del personale ispettivo (gruppo A), a seconda dei posti messi a concorso, il diploma in ingegneria, la laurea in medicina, in scienze agrarie, in scienze fisiche e chimiche, in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali, e in scienze politiche; "b) per le assunzioni del personale amministrativo (gruppo A), la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche». Dopo il 3° comma dell'art. 16 e' aggiunto il comma seguente: «Il Ministro per le corporazioni avra' altresi' la facolta' di stabilire un contributo a carico del Fondo speciale delle corporazioni». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1932 - Anno X

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Mussolini - Bottai - Mosconi - Rocco.

[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 5 agosto 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-06-16;886~art1 · fonte del testo