[1]in materia di tutela e curatela
[2]1. Il funzionario consolare puo' intervenire presso le autorita' competenti dello Stato di residenza al fine di promuovere gli atti necessari per la nomina di tutori o curatori per i cittadini dello Stato di invio e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti. 2. Il funzionario consolare sara' senza ritardo informato dalle competenti autorita' locali qualora sia necessario provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino minore o incapace dello Stato di invio. La nomina del tutore o del curatore ha luogo secondo la legislazione dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 9 gennaio 1974
