[1]' dei locali consolari

[2]1. I locali consolari sono inviolabili. 2. Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte dei locali consolari che l'ufficio consolare utilizza esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, salvo che con il consenso del capo dell'ufficio consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato di invio. 3. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che sia turbata la tranquillita' dell'ufficio consolare o ne sia sminuita la dignita'. 4. I locali consolari, i mobili e i beni dell'ufficio consolare, come pure i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di alcuna forma di requisizione per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita'. Nel caso in cui una espropriazione sia necessaria a questi fini, saranno adottate tutte le misure opportune per evitare che sia ostacolato l'esercizio delle funzioni consolari. Una indennita' adeguata ed effettiva sara' versata allo Stato di invio. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alla residenza del capo dell'ufficio consolare, a condizione che essa sia adibita esclusivamente a questo fine e si trovi nello stesso edificio in cui sono situati i locali consolari o sul terreno attinente.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art29 · fonte su Normattiva