[1]' dei locali consolari

[2]1. I locali consolari sono inviolabili. 2. Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte dei locali consolari che la sede consolare utilizza esclusivamente per le necessita' del proprio lavoro, tranne che con il consenso del capo della sede consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. 3. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo speciale di adottare tutte le misure del caso per impedire che i locali consolari vengano invasi o danneggiati e per impedire che la pace della sede consolare sia turbata o la sua dignita' diminuita. 4. I locali consolari, la loro mobilia e i beni della sede consolare, nonche' i suoi mezzi di trasporto, non possono formare oggetto di alcuna forma di requisizione a scopi di difesa nazionale o di utilita' pubblica. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla residenza del capo della sede consolare, a condizione che essa sia adibita esclusivamente a tale fine e che si trovi nello stesso edificio in cui sono situati i locali consolari.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art22 · fonte su Normattiva