[1]' di spostamento

[2]Salvo quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti relativi alle zone il cui accesso e' proibito o sottoposto a disciplina particolare per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza, assicura la liberta' di spostamento e di circolazione nel proprio territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art31 · fonte su Normattiva