[1]' di spostamento
[2]Salvo quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti relativi alle zone il cui accesso e' proibito o sottoposto a disciplina particolare per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza, assicura la liberta' di spostamento e di circolazione nel proprio territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
