[1]dichiarata non grata

[2]1. Lo Stato di residenza puo' in qualsiasi momento informare lo Stato di invio, senza obbligo di fornire motivi della sua decisione, che un funzionario consolare e' persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare e' persona non accettabile. In tal caso lo Stato di invio e' obbligato a richiamare la persona in causa. 2. Se lo Stato di invio rifiuta di eseguire o non esegue entro un termine ragionevole l'obbligo stabilito dal paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza puo', a seconda dei casi, ritirare l'exequatur alla persona in causa o cessare di considerarla come membro del personale consolare.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art8 · fonte su Normattiva