[1]delle mansioni di membro dell'ufficio consolare
[2]Le mansioni di membro di un ufficio consolare hanno termine segnatamente con:
- a)la notifica da parte dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le mansioni della persona in causa sono terminate;
- b)il ritiro dell'exequatur;
- c)la notifica allo Stato di invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in causa come membro del personale consolare.
Testo vigente dal 9 gennaio 1974
