Gli Stati ACP, e gli altri beneficiari da essi autorizzati alle condizioni precisate all'articolo 94 eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunita'. Spetta pertanto ad essi elaborare, negoziare e stipulare in particolare i contratti di appalto necessari allo svolgimento delle operazioni.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
