Gli Stati ACP, e gli altri beneficiari da essi autorizzati alle condizioni precisate all'articolo 94 eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunita'. Spetta pertanto ad essi elaborare, negoziare e stipulare in particolare i contratti di appalto necessari allo svolgimento delle operazioni.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art120 · fonte su Normattiva