Ai sensi della presente convenzione, per societa' si intendono le societa' di diritto civile o commerciale, comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' senza scopo di lucro. Per societa' di uno Stato membro o di uno Stato ACP si intendono quelle costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato ACP; qualora pero' dette societa' abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo efficace e continuo con l'economia di detto Stato membro o Stato ACP.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art161 · fonte su Normattiva