1. Le controversie sorte tra le parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'accordo possono essere deferite al Consiglio di cooperazione. 2. Se il Consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due parti puo' notificare all'altra la designazione di un arbitro. L'altra parte 8 in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella controversia. Il Consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza. Ciascuna parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~art56 · fonte su Normattiva