In caso di insufficienza delle risorse per un anno di applicazione, il Consiglio dei Ministri, basandosi sulla relazione presentatagli dalla Commissione, puo':
- 1)autorizzare per ogni anno, tranne l'ultimo, l'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 20%, della frazione dell'anno successivo;
- 2)ridurre l'importo dei, trasferimenti da effettuare.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
