Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 31, il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 31 nonche' alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli articoli 42 e 43 dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 31.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art35 · fonte su Normattiva