1. Qualora l'importo totale delle basi di trasferimento relative a un anno di applicazione, calcolate all'articolo 158, paragrafo 2 ed eventualmente ridotte secondo le disposizioni previste all'articolo 164, superi l'importo delle risorse del sistema disponibili a titolo di tale anno, si procede automaticamente, per ogni anno, tranne l'ultimo, all'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 25% della frazione dell'anno successivo. 2. Qualora, dopo la misura di cui al paragrafo 1, l'importo delle risorse disponibili sia sempre inferiore all'importo totale delle basi di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione, l'importo di ciascuna base di trasferimento superiore a 2 MECU nel caso degli Stati ACP elencati agli articoli 257 e 260 e superiore a 1 MECU nel caso degli Stati ACP elencati all'articolo 263 e' ridotto conformemente alle disposizioni del paragrafo 3. 3. a) Ciascuna base di trasferimento e' ridotta di un importo calcolato applicando al livello di riferimento in questione una percentuale pari a quella di cui all'articolo 162 applicabile allo Stato ACP interessato.
- b)Qualora, dopo la riduzione di cui alla lettera a), l'importo totale delle basi di trasferimento cosi' determinate sia inferiore all'importo delle risorse disponibili, la rimanenza e' ripartita tra i singoli trasferimenti proporzionalmente alle riduzioni effettuate.
- c)In nessun caso la riduzione di ciascuna base di trasferimento di cui alla lettera a) e' superiore - al 30% per gli Stati ACP elencati agli articoli 257 e 260, - al 40% per gli altri Stati ACP. 4. Se, dopo la riduzione di cui al paragrafo 3, l'importo totale dei trasferimenti che possono dar luogo a versamento supera l'importo delle risorse disponibili, il Consiglio dei Ministri valuta la situazione sulla scorta di una relazione della Commissione concernente la probabile evoluzione del sistema ed esamina le disposizioni da adottare, nel quadro della presente convenzione, per porvi rimedio.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
